Statuti
Testo discusso e approvato dall’Assemblea generale ordinaria del 14 maggio 2022 (il testo originario degli statuti venne stabilito nel corso dell’assemblea costitutiva della Società Astronomica Ticinese il 1 febbraio 1961, e fu successivamente rivisto il 1 dicembre 1975, il 1 gennaio 1981, il 30 novembre 1991, il 6 marzo 2004 e il 19 febbraio 2011).
I. Nome, sede e scopi
Art.1
Col nome di Società Astronomica Ticinese (in seguito SAT) è costituita un’associazione, sezione della Società Astronomica Svizzera, ai sensi dell’art. 60 del Codice Civile Svizzero. La SAT ha sede al domicilio del presidente.
Suo scopo è la riunione delle persone e dei rappresentanti di persone giuridiche che si interessano all’astronomia e al suo sviluppo, al fine di operare in comune per la diffusione di questa e delle scienze ad essa inerenti, con particolare attenzione ad iniziative promosse sul territorio ticinese o per la sua popolazione.
Essa si prefigge in particolar modo di sviluppare l’osservazione astronomica tra i suoi membri, di promuovere e di coordinare delle attività legate all’astronomia, di pubblicare nel limite delle sue possibilità un bollettino periodico, di gestire dei canali digitali di informazione (esempio sito WEB) e di collaborare con la Società Astronomica Svizzera.
II. Membri
Art.2
La società si compone di:
a) membri individuali attivi secondo gli statuti della Società Astronomica Svizzera
b) membri collettivi attivi. Fra essi figurano associazioni, fondazioni e altre persone giuridiche che promuovono attività astronomiche sul territorio ticinese, per esempio tramite la gestione di un osservatorio.
c) membri donatori, considerati non attivi.
d) membri onorari. Persone che, su proposta del comitato, sono riconosciute dall’Assemblea come particolarmente benemerite.
Art.3
Le domande di ammissione alla SAT, con le quali gli interessati implicitamente accettano gli statuti, vanno indirizzate al presidente o al segretario. La decisione sull’ammissione spetta al comitato per i membri singoli e all’assemblea per i membri collettivi; l’eventuale rifiuto non dev’essere motivato.
Art.4
Il diritto di membro si perde:
- per dimissioni
- per mancato pagamento da parte dei membri individuali della tassa annuale (nonostante richiamo scritto del segretario)
- per espulsione, su decisione dell’Assemblea. L’espulsione di membri individuali può avvenire solo per gravi motivi.
III. Organi
Art.5
Gli organi della società sono:
a) L’assemblea generale ordinaria dei soci che viene convocata una volta all’anno. I membri collettivi sono rappresentati in essa dal loro presidente, dal direttore o da un loro delegato. L’assemblea nomina ogni tre anni il presidente, i membri del comitato e i revisori dei conti. Inoltre essa decide sulle richieste di ammissione di candidati membri collettivi. Le decisioni dell’Assemblea vengono prese a maggioranza dei soci presenti e sono valide con qualsiasi numero di questi ultimi.
b) Il comitato direttivo si compone di un presidente, un vice-presidente, un segretario, un cassiere e altri membri, per un minimo di 9, massimo di 13 persone. In caso di parità nelle decisioni, il voto del presidente è determinante. Il presidente rappresenta la società di fronte a terzi e ne coordina l’attività scientifica e di divulgazione. Il vicepresidente supplisce alle assenze del presidente. Il segretario si occupa del disbrigo delle pratiche amministrative e del controllo dei soci. Il cassiere è incaricato della parte finanziaria di cui presenterà il bilancio annuale all’Assemblea generale, dopo controllo da parte dei revisori.
Il comitato convoca annualmente l’Assemblea generale ordinaria, fissandone la sede e le trattande. Esso designa pure i responsabili delle attività pratiche.
c) I revisori dei conti sono incaricati del controllo del bilancio annuale allestito dal cassiere.
IV. Finanze sociali
Art.6
Le finanze della società sono costituite da:
a) le tasse sociali annuali dei membri individuali,
b) i contributi, i doni e i sussidi,
c) il reddito degli stessi.
Le finanze sono amministrate dal comitato e per esso dal cassiere. Gli impegni finanziari della società sono garantiti esclusivamente dalle finanze sociali.
Art.7
Le quote sociali annue dei membri attivi ordinari vengono fissate dall’assemblea generale su proposta del comitato direttivo.
V. Disposizioni finali
Art.8
Lo scioglimento della società non può avvenire che per decisione di almeno tre quarti dei voti di un’Assemblea generale alla quale siano presenti almeno il 50 per cento dei soci iscritti.
In caso di scioglimento, il patrimonio della società sarà devoluto a istituzioni o società aventi analoghe finalità.